Credito scolastico

Dall’anno scolastico 1998/1999 nello scrutinio finale viene assegnato ad ogni studente del triennio il “credito scolastico”.

La somma dei punti ottenuti in Terza, Quarta e Quinta costituisce il credito che lo studente si porterà all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi (non si chiama più Esame di maturità!).

La somma totale dei crediti (40 punti al massimo) presenta questa ripartizione.

La somma totale dei crediti (40 punti al massimo) presenta questa ripartizione.

Media dei votiIII ANNOIV ANNOV ANNO
M < 67 – 8
M = 67 – 88 – 99 – 10
6 < M ≤ 78 – 99 – 1010 – 11
7 < M ≤ 89 – 1010 – 1111 – 12
8 < M ≤ 910 – 1111 – 1213 – 14
9 < M ≤ 1011 – 1212 – 1314 – 15


NOTA
M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

La Media è quella dei voti conseguiti allo scrutinio finale; anche il voto di Scienze motorie vale per la media.

Il credito scolastico attribuito allo studente va espresso in numero intero.

Per attribuirlo vanno tenuti in considerazione:

  • La media dei voti
  • L’assiduità nella frequenza scolastica
  • La partecipazione al dialogo educativo in classe
  • La partecipazione alle attività integrative promosse dalla scuola.

N.B. Va tenuto presente che tutte queste voci possono aggiungere punti solo entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti.

Nello scrutinio finale di Quinta il Consiglio di classe (fermo restando il massimo di 40 punti) può integrare il punteggio complessivo dello studente che, con particolare impegno e merito scolastico, abbia recuperato situazioni di svantaggio degli anni precedenti, in relazione a condizioni familiari o personali che abbiano determinato un minor rendimento.

Attività o esperienze che danno luogo alla integrazione del credito scolastico

  • Rappresentante di classe
  • Rappresentante di istituto
  • Rappresentante di consulta
  • Tutor
  • Animatore
  • Peer educator
  • Risultati di eccellenza in competizioni culturali
  • Risultati di eccellenza nell’attività sportiva di istituto
  • Partecipazione progetti PTOF, come ad esempio:
    • Certificazione linguistica da A2
    • ECDL almeno 4 esami o certificazione
    • ecc…

 

EX-CREDITO FORMATIVO

La normativa vigente ha abolito il credito formativo. Le attività precedentemente riconosciute come credito formativo rimangono un elemento integrativo della certificazione prodotta dalla scuola a conclusione del percorso di studi.

Le attività ex-credito formativo, quindi, non concorrono all’attribuzione del punteggio finale.

A partire dall’a.s. 2023-24 all’interno dell’E-portfolio della piattaforma Unica, vengono registrate tutte le attività/esperienze che possono dar luogo all’integrazione del credito scolastico:

  • Rappresentante di classe, di istituto e di consulta (inserimento in Unica da parte della segreteria)
  • Partecipazione a progetti PTOF (inserimento in Unica da parte della segreteria)
  • Certificazioni linguistiche, informatiche, ecc. (inserimento in Unica da parte dello studente)
  • Attività extrascolastiche (inserimento in Unica da parte dello studente)

Gli studenti inseriscono in piattaforma Unica, all’interno della sezione “SviIuppo delle competenze”:

a.  Certificazioni informatiche

b.  Certificazioni linguistiche

Si riportano i criteri per il riconoscimento delle certificazioni linguistiche

  • Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti un livello linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 classi prime e seconde, B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte).
  • Certificazioni di crediti formativi acquisiti all’estero convalidate dall’autorità diplomatica o consolare.
  • Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel POF:
  • Certificati di frequenza di corsi linguistici rilasciati da scuole straniere con sede all’estero e/o in Italia, provvisti di durata e/o valutazione delle competenze acquisite coerenti con la classe di appartenenza o l’indicazione del livello raggiunto secondo il Quadro comune di riferimento europeo.

Nota: i certificati valgono per un anno dalla data di emissione.

c. Le attività extra scolastiche quali:

  • Attività professionali (es. attività lavorative svolte durante gli anni scolastici, diverse dai PCTO);
  • Attività culturali e artistiche (es. corsi di recitazione, arte, partecipazione a gruppi teatrali);
  • Attività musicali (es. corsi di canto, corsi per l’utilizzo di strumenti musicali);
  • Attività sportive

Si riportano i criteri per il riconoscimento delle attività sportive:

  • Attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute o non riconosciute dal CONI, di durata almeno annuale e con frequenza settimanale;
  • Corsi di durata annuale di carattere motorio-sportivo organizzati dalla scuola per un monte ore pari ad almeno il 60% del totale;

N.B. Il credito sarà attribuito a condizione che lo studente, durante l’attività curricolare di scienze motorie, dimostri interesse e partecipazione attiva.

  • Attività di cittadinanza attiva e di volontariato
    Si riportano i criteri per il riconoscimento delle attività di cittadinanza e di volontariato:
    Esperienze continuative (certificate dai referenti l’associazione di riferimento) nell’ambito di associazioni di volontariato, servizi alla persona e servizi al territorio.
  • Partecipazione a gare o concorsi
  • Pubblicazioni e articoli
  • Altro (se lo studente non trova una tipologia idonea per l’attività che vuole inserire).

LA LODE ALL’ESAME DI STATO

Criteri per l’attribuzione della lode (D.M. 99 -2009)
La lode può essere attribuita ai candidati a condizione che: 

  • Abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione.
  • Abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
  • Abbiano conseguito il massimo punteggio nelle prove scritte e nell’orale senza l’ausilio del bonus.