Disposizioni sugli incarichi extraistituzionali

In forza degli articoli 60 ss. D.P.R. n. 3/1957, l’assunzione di un impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione è di regola incompatibile con:

  • l’esercizio dell’attività commerciale, industriale o professionale
  • l’assunzione o il mantenimento di impieghi alle dipendenze di privati
  • l’assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro, con l’esclusione delle sole cariche in società o enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato

Sono tuttavia previste le seguenti eccezioni:

  • lo svolgimento delle libere professioni, consentito ai docenti previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 508, c. 15, D.Lgs. n. 297/1994)
  • l’assunzione di altri impieghi da parte del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con una prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, anche in questo caso previa autorizzazione del dirigente scolastico (art. 39, c. 9, CCNL comparto scuola del 29/11/2007). Detti impieghi non possono tuttavia essere assunti alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni e non devono implicare un conflitto di interessi (art. 1, c. 58, Legge n. 662/1996). Occorre inoltre tenere presente che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la scuola si costituisce a tempo pieno, la trasformazione in part time è successiva. Ciò significa che neppure la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro part time elimina la incompatibilità eventualmente sussistente all’atto della presa di servizio del personale neoassunto.
  • Al di là dei casi di incompatibilità sopra ricordati, «I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. […] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti» (art. 53, c. 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Il personale scolastico è pertanto tenuto a comunicare al Dirigente  l’assunzione di incarichi e di impieghi utilizzando l’apposito modulo, affinché ne venga valutata la compatibilità con l’impiego svolto e gli obblighi di servizio e possa essere rilasciata la prescritta autorizzazione.

A tal fine saranno considerati i seguenti profili:

  1. occasionalità/abitualità dell’incarico;
  2. assenza/presenza di conflitto di interesse;
  3. non interferenza/interferenza con gli obblighi di servizio, così come indicato dal Dipartimento della Funzione pubblica nel documento disponibile al link: Link

Alla luce di quanto previsto dal c. 10 del citato art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, l’autorizzazione:

  • si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da parte di altre amministrazioni pubbliche
  • si intende negata in ogni altro caso.

Nel caso di richieste di autorizzazione allo svolgimento di lavoro sportivo retribuito, l’art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone invece che con il decorso del termine di trenta giorni essa si intenda accordata.

Modulistica

Richiesta autorizzazione all’esercizio della libera professione .pdf
Richiesta autorizzazione a svolgere altra attività .pdf