Attività compatibili e incompatibili con il servizio presso l'amministrazione scolastica

Doveri del personale della scuola

Divieto di cumulo d’impieghi, altre incompatibilità

Il personale della scuola che assuma altro impiego è tenuto a darne notizia all’Amministrazione. L’assunzione del nuovo impiego implica la cessazione di diritto dell’impiego precedente.

È appena il caso di sottolineare che il cumulo si verifica, per costante giurisprudenza, non già con il conferimento di un altro impiego, bensì se e quando il secondo impiego venga assunto senza rinuncia al primo.

Il personale che contravvenga a tali divieti, viene diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità; l’Amministrazione ha facoltà di sottoporlo a procedimento disciplinare anche se ottempera alla diffida.

Soltanto il personale docente, tuttavia, può esercitare la libera professione, previa autorizzazione, sempre che la suddetta attività non sia di pregiudizio all’assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l’orario d’insegnamento e di servizio.

L’autorizzazione può essere concessa anche per la libera professione esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14/1/2013 (art.1 comma 2: Ai fini della presente legge, per “professione non organizzata in ordini e collegi”, di seguito denominata “professione” si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile,  delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative).

La richiesta di autorizzazione si considera accolta decorsi 30 gg. dalla sua presentazione (D.P.R. 26-4-1992, n. 300).

L’esercizio di attività professionali, senza la prescritta autorizzazione, costituisce incompatibilità e implica la decadenza dall’impiego.

Avverso il provvedimento del capo d’istituto, con il quale viene negata l’autorizzazione a svolgere la libera professione è ammesso ricorso gerarchico al direttore generale regionale, che decide in via definitiva.

Per contro, la giurisprudenza è concorde nel consentire lo svolgimento di attività che costituiscono libera manifestazione di pensiero (attività di giornalista o letteraria, politica, di studio ecc.), delle capacità artistiche (pittura, scultura ecc.) o di spirito solidaristico (volontariato).

Attività compatibili:

  1. le attività svolte senza finalità di lucro presso associazioni di volontariato o cooperative assistenziali e qualsiasi altra attività che abbia carattere gratuito;
  2. la partecipazione a società nella veste di semplice socio, mentre la partecipazione a società agricole a conduzione familiare e la circostanza di rivestire cariche o di essere amministratore in società cooperative richiede la preventiva autorizzazione, sempre che il coinvolgimento sia limitato e non continuativo;
  3. gli incarichi di consulenza o di collaborazione presso altre pubbliche amministrazioni, sempre che si tratti di attività per le quali è accertata la compatibilità con l’attività lavorativa principale;
  4. la carica di amministratore di condominio quando assolta nel proprio interesse;
  5. le cariche in enti nei quali le nomine siano affidate alla competenza dello Stato.

Al suddetto quadro riepilogativo si aggiunge la previsione dell’art.58 del D.Lgs. 29/93, come modificato dal D.Lgs. 80/98, nel quale è disposto che qualsiasi attività a titolo oneroso e a carattere non occasionale che non rientri nei doveri inerenti il proprio profilo professionale deve, necessariamente, essere conferita ovvero autorizzata dall’amministrazione di appartenenza, salvo i seguenti casi elencati nel comma 6 del citato articolo che qui si riportano:

  1. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e analoghi;
  2. utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere di ingegno o di invenzioni industriali;
  3. partecipazione a convegni e seminari;
  4. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  6. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse o in aspettativa non retribuita.

Attività incompatibili:

  1. tutte le attività, a prescindere dal titolo gratuito o oneroso, che siano svolte con assiduità, continuità e durata nel tempo;
  2. le cariche nelle società che perseguono fini lucrativi;
  3. lo svolgimento della libera attività professionale, tranne che per i docenti.

Lezioni private

Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni della propria scuola o istituto o a quanti intendono sostenere esami nell’istituto in cui i docenti in oggetto prestano la loro attività o dove prevedono di recarsi come esaminatori.

Nel caso si impartiscano lezioni private ad alunni estranei alla scuola, vi è l’obbligo di informare il capo d’Istituto al quale si devono comunicare i nominativi degli alunni e la loro provenienza.

Non è dunque necessaria l’autorizzazione preventiva del dirigente scolastico per lo svolgimento di lezioni private. Il docente ha soltanto l’obbligo di informazione per l’attività prestata in ambito extrascolastico. Il capo d’istituto può vietare la continuazione o impedire l’assunzione di ulteriori lezioni, sentito il Consiglio di circolo o d’istituto, nel caso in cui l’insegnante si dedichi in misura tale alle lezioni private da influire sul funzionamento della scuola. Avverso tale provvedimento del Dirigente Scolastico, con il quale si vieta l’assunzione di lezioni private, è ammesso ricorso al Sindaco o al Presidente della Provincia che decide in via definitiva (L. 144/99). Occorre precisare da ultimo che nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private.

Sono nulli pertanto gli scrutini e le prove d’esame svoltisi in violazione a tale divieto.

Il Dirigente

Ing. Cristiano Crosera

Modulistica

Richiesta autorizzazione all’esercizio della libera professione .pdf
Richiesta autorizzazione a svolgere altra attività .pdf